IL QUADRO NORMATIVO

In Italia, la normativa in materia sui BIODISTRETTI e sui DISTRETTI DEL CIBO è stata sviluppata solo recentemente attraverso diversi provvedimenti normativi.

I DISTRETTI DEL CIBO

I Distretti del cibo sono stati istituiti con la Legge di Bilancio 2018 (Art. 1, comma 499, Legge n° 205/2017) [1]

Questa normativa definisce diverse tipologie di distretti, tra cui:

  • Distretti rurali già riconosciuti (in cui ricadono in genere le precedenti esperienze attivate da Città del Bio).
  • Distretti agroalimentari di qualità già riconosciuti.
  • Sistemi produttivi locali caratterizzati da una elevata concentrazione di piccole e medie imprese agricole e agroalimentari.
  • Sistemi produttivi locali con produzioni certificate e tutelate.
  • Sistemi produttivi locali in aree urbane o periurbane con attività agricole volte alla riqualificazione ambientale e sociale.
  • Sistemi produttivi locali con integrazione tra attività agricole e attività di prossimità come la vendita diretta e la ristorazione.
  • Sistemi produttivi locali con attività di coltivazione, allevamento, trasformazione e preparazione alimentare in biologico o secondo criteri di sostenibilità ambientale.
  • Biodistretti e distretti biologici, intesi come territori in cui agricoltori biologici, trasformatori, associazioni di consumatori o enti locali hanno stipulato protocolli per la diffusione del metodo biologico e la gestione sostenibile.

[1] che ha sostituito il precedente art. 13 del c.d. T.U. sull’agricoltura (Decreto Legislativo 18 maggio 2001, n° 228 “Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell’articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57”)

La norma quadro affida alle Regioni e alle Province Autonome l’individuazione e del riconoscimento dei distretti nei loro territori.

Ciascuna Regione quindi ha provveduto con propria norma ad adeguare la sua legislazione in  materia e ad esse va fatto territorialmente riferimento per il riconoscimento dei nuovi Distretti.

I BIODISTRETTI

I Biodistretti o Distretti biologici, sono stati ulteriormente definiti dalla Legge 9 marzo 2022, n° 23, “Disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitività della produzione agricola, agroalimentare e dell’acquacoltura con metodo biologico”.

L’articolo 13 di questa legge stabilisce che fermo restando quanto previsto dall’articolo 13 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, che annovera i distretti biologici e i biodistretti tra i distretti del cibo, costituiscono distretti biologici anche i sistemi produttivi locali a spiccata vocazione agricola in cui siano significativi:

  1. la coltivazione, l’allevamento, la trasformazione e la preparazione alimentare, all’interno del territorio individuato dal biodistretto, di prodotti biologici conformemente alla normativa vigente in materia;
  2. b) la produzione primaria biologica che insiste in un territorio sovracomunale, ovverosia comprendente aree appartenenti a più comuni. 

I distretti biologici si caratterizzano, inoltre, “per l’integrazione con le altre attività economiche presenti nell’area del distretto stesso e per la presenza di aree paesaggisticamente rilevanti, comprese le aree naturali protette nazionali e regionali (…) le aree comprese nella rete «Natura 2000» (…)”.

I distretti biologici si caratterizzano, altresì, per il limitato uso dei prodotti fitosanitari al loro interno. In particolare, gli Enti pubblici possono vietare l’uso di diserbanti per la pulizia delle strade e delle aree pubbliche e stabilire agevolazioni compensative per le imprese. Gli agricoltori convenzionali adottano le pratiche necessarie per impedire l’inquinamento accidentale delle coltivazioni biologiche.

Al distretto biologico possono partecipare gli Enti Locali, singoli o associati, che adottino politiche di tutela delle produzioni biologiche, di difesa dell’ambiente, di conservazione del suolo agricolo e di difesa della biodiversità, nonché gli enti di ricerca che svolgono attività scientifiche in materia.

La ulteriore disciplina degli stessi – come da art. 13 comma 4 della norma – è stata demandata al D.M.  del Ministero dell’agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste del 28 dicembre 2022 “Determinazione dei requisiti e delle condizioni per la costituzione dei distretti biologici”, che stabilisce  i requisiti e le condizioni per la costituzione dei distretti biologici.

La Legge specifica ulteriormente che I distretti biologici sono istituiti al fine di:

  • promuovere la conversione alla produzione biologica e incentivare l’uso sostenibile delle risorse naturali e locali nei processi produttivi agricoli, nonché garantire la tutela degli ecosistemi, sostenendo la progettazione e l’innovazione al servizio di un’economia circolare;
  • stimolare e favorire l’approccio territoriale alla conversione e al mantenimento della produzione biologica, anche al di fuori dei confini amministrativi, promuovendo la coesione e la partecipazione di tutti i soggetti economici e sociali con l’obiettivo di perseguire uno sviluppo attento alla conservazione delle risorse, impiegando le stesse nei processi produttivi in modo da salvaguardare l’ambiente, la salute e le diversità locali;
  • semplificare, per i produttori biologici operanti nel distretto, l’applicazione delle norme di certificazione biologica e delle norme di certificazione ambientale e territoriale previste dalla normativa vigente;
  • favorire lo sviluppo, la valorizzazione e la promozione dei processi di preparazione, di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti biologici;
  • promuovere e sostenere le attività multifunzionali collegate alla produzione biologica, quali la somministrazione di cibi biologici nella ristorazione pubblica e collettiva, la vendita diretta di prodotti biologici, l’attività agrituristica e di pescaturismo, il turismo rurale, l’agricoltura sociale, le azioni finalizzate alla tutela, alla valorizzazione e alla conservazione della biodiversità agricola e naturale, nonché la riduzione dell’uso della plastica;
  • promuovere una maggiore diffusione e valorizzazione a livello locale dei prodotti biologici;
  • promuovere e realizzare progetti di ricerca partecipata con le aziende e la diffusione delle pratiche innovative.

E che le aziende, singole e associate, le organizzazioni dei produttori e i soggetti pubblici e privati che intendono promuovere la costituzione di un distretto biologico costituiscono un comitato promotore, che presenta la richiesta di riconoscimento del distretto medesimo alla Regione di appartenenza.

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